(Convenzione-art. 41)
 
  Articolo 41 - Notifica 
 
  1	Il Segretario  generale  del  Consiglio  d'Europa  notifica  alle
Parti, agli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  agli  altri  Stati
parti della Convenzione culturale europea, agli Stati non membri  che
hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione  o  che
godono dello status di  osservatori  presso  il  Consiglio  d'Europa,
all'Unione europea e  agli  Stati  invitati  a  firmare  la  presente
Convenzione in conformita' alle disposizioni dell'articolo 32: 
    a	le firme; 
    b	il  deposito  degli  strumenti  di  ratifica,  accettazione,  o
adesione; 
    c	la data di entrata in vigore della presente Convenzione in base
all'articolo 32; 
    d	eventuali riserve espresse in  conformita'  all'articolo  37  e
ritiri di tali riserve; 
    e	le dichiarazioni fatte in base agli articoli 9 e 13; 
    f	ogni  altro  atto,  notifica  o  comunicazione  relativa   alla
presente Convenzione. 
  In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine,  hanno
firmato la presente 
  Convenzione. 
  Fatta a Magglingen/Macolin, il 18  settembre  2014,  in  inglese  e
francese, entrambi i testi egualmente 
  autentici, in  unica  copia  che  dovra'  essere  depositata  negli
archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del  Consiglio
d'Europa trasmette copia certificata ad ogni 
  Stato membro del Consiglio d'Europa,  agli  Stati  non  membri  che
hanno partecipato 
  all'elaborazione della presente  Convenzione  o  che  godano  dello
status  di  osservatore  presso  il  Consiglio  d'Europa,  all'Unione
europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione.