Allegato II
(articoli 8 e 9)
Sistemi di misurazione intelligenti
per il gas naturale e l'idrogeno
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti avviene
dopo una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo
termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo
di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista
economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica
fattibile per la relativa distribuzione.
2. Tale valutazione economica tiene conto dei piani di sviluppo
della rete di cui all'articolo 55, in particolare al paragrafo 2,
lettera c), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla dismissione delle reti.
3. La valutazione prende in considerazione la metodologia
utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalita'
minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella
raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012,
nella misura in cui sono applicabili al gas naturale e all'idrogeno,
nonche' le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo
livello di cibersicurezza e protezione dei dati. Al fine di contenere
i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali
sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente
dell'energia elettrica gia' realizzata, o delle possibilita' di
introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere
rapidamente benefici netti.