(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                                                     (articoli 8 e 9) 
 
                 Sistemi di misurazione intelligenti 
                  per il gas naturale e l'idrogeno 
 
    1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti  avviene
dopo una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a  lungo
termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale  tipo
di misurazione  intelligente  sia  ragionevole  dal  punto  di  vista
economico ed efficace in termini di costi e quale sia  la  tempistica
fattibile per la relativa distribuzione. 
    2. Tale valutazione economica tiene conto dei piani  di  sviluppo
della rete di cui all'articolo 55, in  particolare  al  paragrafo  2,
lettera c), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla dismissione delle reti. 
    3.  La  valutazione  prende  in  considerazione  la   metodologia
utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le  funzionalita'
minime  dei  sistemi  di  misurazione  intelligenti  previste   nella
raccomandazione 2012/148/UE della  Commissione,  del  9  marzo  2012,
nella misura in cui sono applicabili al gas naturale e  all'idrogeno,
nonche' le migliori tecniche disponibili per  assicurare  il  massimo
livello di cibersicurezza e protezione dei dati. Al fine di contenere
i costi, la valutazione  tiene  debitamente  conto  delle  potenziali
sinergie   con   l'infrastruttura   di    misurazione    intelligente
dell'energia elettrica  gia'  realizzata,  o  delle  possibilita'  di
introduzione  selettiva  nei  casi  in  cui   si   possono   ottenere
rapidamente benefici netti.