(Allegato 28)
                             Allegato 28 
 
Protocollo per raggiungere una nave  per  l'imbarco,  per  la  libera
          uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio. 
 
A. Premessa 
Con le comunicazioni 2020/C 96 I/01 del 24  marzo  2020,  2020/C  102
I/03 del 30 marzo 2020  e  2020/C  119/01  del  14  aprile  2020,  la
Commissione Europea ha fornito  agli  Stati  membri  orientamenti  da
assumere, durante la pandemia da Covid-19, relativi  alle  misure  da
adottare per la  gestione  delle  frontiere,  alla  circolazione  dei
lavoratori,  alla  protezione  della  salute  ed  al  rimpatrio   dei
marittimi dettagliando le modalita' di viaggio. 
Sull'argomento    Covid-19,    anche    l'Organizzazione    Marittima
Internazionale ha affrontato, a piu' riprese, le problematiche legate
alla pandemia e, per quanto attiene in particolare i cambi equipaggio
ha pubblicato le Circolari Nr. 4204/Add.1, Add. 4 rev.1, Add. 4  rev.
2, Add. 6, Add. 11, Add. 14, Add. 14 rev.1, Add. 18, Add. 22, Add. 22
rev.1, Add. 22 rev.2, Add. 23, Add. 24, Add. 25, Add.  27,  Add.  28,
Add. 29, Add. 30, Add.31 e Add. 32. 
 
B. Scopo 
Obiettivo del protocollo e': 
1. facilitare il viaggio sicuro dei marittimi -  per  raggiungere  le
   navi e rientrare al proprio domicilio - e permettere di effettuare
   in  sicurezza  i  cambi  di  equipaggio  attraverso  la   corretta
   applicazione delle misure per la  gestione  ed  il  controllo  del
   rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2. 
2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita  degli  equipaggi
   durante gli scali nei porti  nazionali  delle  navi  di  qualsiasi
   bandiera,  ed  all'estero  sulle  navi  nazionali,   come   meglio
   specificato nel campo di applicazione. 
 
C. Definizioni 
Per i soli fini  di  cui  al  presente  protocollo  si  applicano  le
   seguenti definizioni: 
1. Lavoratore marittimo: indica qualsiasi persona che  e'  impiegata,
   ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una  nave  a
   cui si applica la Convenzione ILO del Lavoro Marittimo (MLC,2006);
   indipendentemente, quindi, che siano stati assunti direttamente da
   un armatore o siano  impiegati  nell'ambito  di  un  contratto  di
   appalto. 
2. Societa': s'intende la Societa' di gestione o l'Armatore. 
 
D. Campo di applicazione 
Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano: 
a. Per quanto riguarda il punto  B  1.,  al  lavoratore  marittimo  -
   nazionale, comunitario e non-comunitario - che arriva  dall'estero
   nei porti e negli  aeroporti  italiani  per  l'imbarco  o  per  il
   rimpatrio oppure che deve imbarcare/sbarcare all'estero a/da bordo
   di nave di bandiera italiana, e ferme  restando  eventuali  misure
   piu' restrittive  previste  dall'Autorita'  competente  del  Paese
   ospitante; 
b. Per quanto riguarda il punto B 2.: 
   - ai lavoratori marittimi delle navi  di  qualsiasi  bandiera  che
     approdano nei porti nazionali; 
   - ai lavoratori marittimi  delle  navi  di  bandiera  italiana  in
     qualsiasi porto di  scalo,  fatta  eccezione  per  le  navi  che
     stabilmente operano in Italia. 
 
E. Misure per raggiungere una nave 
Al fine di disciplinare compiutamente  l'itinerario  per  raggiungere
   una nave devono essere considerati i seguenti setting: 
1. Luogo di residenza 
2. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima della partenza) 
3. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile) 
5. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
6. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima dell'imbarco) 
7. Porto 
8. Nave. 
 
1. Luogo di residenza 
La Societa' prevede  procedure  al  fine  di  fornire,  al  personale
imbarcante,  informazioni  generali  sul  virus  Sars-CoV-2  e  sulla
relativa  malattia  (COVID-19),  sulle  misure  di  prevenzione,   di
protezione e controllo dell'infezione nonche' indicazioni relative ai
piani e procedure contenute nel  Safety  Management  System  (SMS)  e
derivanti dalla "risk-analysis" eseguita in accordo a quanto previsto
dall'SMS, adottate per fronteggiare la pandemia; 
- informare il  lavoratore  marittimo  di  adottare  ogni  misura  di
  contenimento del rischio di contagio e di  controllare  la  propria
  salute durante il  tempo  trascorso  nel  luogo  di  residenza,  in
  particolare nei 14 giorni che precedono la partenza  dal  luogo  di
  residenza o, eventualmente, dall'albergo nei pressi  del  luogo  di
  partenza. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in  emergenza
  per sbarco non programmato di lavoratore marittimo  (es.  malattia,
  infortunio, gravi motivi familiari); 
- predisporre ed inviare al personale  imbarcante  la  certificazione
  (Certificate  for   International   Transport   Workers)   di   cui
  all'allegato 3 del presente protocollo; 
- notificare alle Autorita' competenti del luogo di imbarco,  se  non
  diversamente stabilito, le generalita' del lavoratore  marittimo  e
  della nave sulla quale prendera' imbarco e  le  cautele  intraprese
  per garantire la salute dello stesso lavoratore. 
 
Il lavoratore marittimo deve: 
a. Controllare la temperatura due volte al giorno - a partire dai  14
   giorni che precedono la partenza - e conservare  le  registrazioni
   fino  all'imbarco  utilizzando  lo  stampato  in  allegato  1.  Fa
   eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza  per  sbarco
   non  programmato  di  un  lavoratore  marittimo   (es.   malattia,
   infortunio, gravi motivi  familiari);  in  tal  caso  l'imbarcante
   dovra' essere sottoposto a test diagnostico per Sars-CoV-2 secondo
   le linee guida vigenti; 
b. Informare  tempestivamente  la  Societa',  anche  per  il  tramite
   dell'agente locale o della societa' di manning, nel  caso  in  cui
   compaiano sintomi da COVID-19; 
c. Acquisire familiarita' con le informazioni generali, fornite dalla
   Societa', sul Sars-CoV-2 e le precauzioni standard di protezione e
   controllo delle infezioni; d. Acquisire familiarita' con tutte  le
   informazioni e le indicazioni  fornite  dalla  Societa'  sui  suoi
   piani e procedure relativamente al Sars-Cov-2t; 
e. Rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI e pratiche  di  manipolazione  degli  alimenti
   sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le  linee  guida
   nazionali o locali; 
f. Compilare il modello in allegato 2; 
g. Preparare la  documentazione  necessaria  per  il  viaggio  e  per
   l'imbarco. Di seguito un elenco non esaustivo: 
     i. Documento d'identita' del marittimo; 
    ii. Contratto di arruolamento (SEA); 
   iii. Visita  biennale  valida  per  tutto  il  tempo  previsto  di
        imbarco; 
    iv. Visita preventiva d'imbarco la cui validita', ricorrendone  i
        presupposti (es. periodo di quarantena richiesto dal Paese di
        imbarco), potra' essere  estesa  non  oltre  i  21  (ventuno)
        giorni; 
     v. Certificati (es. CoC, CoPs, Endorsement); 
    vi. Evidenze di cui alla lett. a.; 
   vii. Lettera della Societa' di gestione (modello in Allegato 3). 
I risultati delle registrazioni di cui alla lett.  a.,  il  risultato
   del test di cui al paragrafo 3, lett. a) punto vii  e  il  modello
   compilato di cui  alla  lett.  f,  devono  essere  inoltrati  alla
   Societa' prima di lasciare il luogo di partenza. Le  registrazioni
   della temperatura unitamente agli esiti del  test  RT-PCR  saranno
   valutati dal medico competente. 
 
2. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa  della  partenza
   debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo stesso a: 
     i. Rispettare  le  istruzioni  o  le  procedure  emanate   dalle
        Autorita'  nazionali  o  locali  rispettivamente  agli  hotel
        ovvero gli alloggi temporanei o simili; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, qualiil distanziamento  sociale,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali; 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con persone estranee  ed,  in
        particolare, quelle che manifestano sintomi da COVID-19  (es.
        tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
     v. Informare tempestivamente la Societa', anche per  il  tramite
        dell'agente locale o della societa' di manning, nel  caso  in
        cui compaiono sintomi da COVID-19. 
b. La Societa' provvede a: 
     i. Organizzare  mezzi  di  trasporto  adeguati   (es.   societa'
        private)  per  il   trasferimento   dalla   residenza   verso
        l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che,  per  quanto
        possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone
        dopo aver lasciato il luogo di residenza; 
    ii. Nelle grandi citta', istruire il lavoratore marittimo di  non
        viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici. 
 
3. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
a. La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
     i. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, qualiil distanziamento  sociale,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria    e    Sicurezza    Alimentare    COVID-19)    o
        localiMantenere una distanza fisica consigliata  dall'OMS  di
        almeno 1 metro da altre persone; 
    ii. Evitare il contatto con persone  che  presentano  sintomi  da
        COVID-19 (es. tosse, febbre); 
   iii. Indossare la mascherina, ed eventualmente altri DPI  imposti,
        in attesa della partenza; 
    iv. Conservare in un unico  contenitore  i  documenti  pertinenti
        richiesti per  il  viaggio,  in  modo  tale  contenitore  sia
        facilmente accessibile e disinfettato; 
     v. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1.; 
    vi. eseguire un  test  RT-PCR  entro  le  72  ore  precedenti  la
        partenza che potra'  avvenire  solo  all'esito  negativo  del
        test. Nel caso in cui il lavoratore marittimo e'  programmato
        raggiungere  la  nave  oltre  il   termine   delle   72   ore
        dall'esecuzione del test RT-PCR, un test  diagnostico  dovra'
        essere eseguito prima dell'imbarco. 
 
b. La Societa' fornisce al lavoratore marittimo: 
    i. Per quanto possibile, le ultime informazioni  disponibili  sul
        viaggio da intraprendere; 
   ii. Istruzioni e informazioni sugli accordi relativi al  luogo  di
        arrivo. 
 
4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare  le  istruzioni  e  le  procedure  della  Societa'   di
   trasporti e del personale addetto di bordo; 
b. Mantenere la distanza di sicurezza dagli  altri  passeggeri  cosi'
   come organizzato dalla  Societa'  di  trasporti  e  dal  personale
   addetto di bordo; 
c. Rispettare  gli  standard  di  protezione  dalle  infezioni  e  le
   precauzioni di controllo relative all'igiene (es.  lavaggio  delle
   mani, uso di disinfettante per le  mani,  evitare  di  toccare  il
   viso); 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre). 
e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti
   dalla Societa' di trasporti e/o  dal  personale  addetto,  per  la
   durata del viaggio; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1; 
g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto. 
 
5. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare le istruzioni e le procedure  delle  autorita'  locali,
   compresi eventuali  requisiti  di  screening  sanitario  come  per
   esempio i controlli della temperatura o test antigenico; 
b. Rispettare  gli  standard  di  protezione  dalle  infezioni  e  le
   precauzioni di controllo relative all'igiene (es.  lavaggio  delle
   mani, uso di disinfettante per le  mani,  evitare  di  toccare  il
   viso)  e  le  pratiche  di  manipolazione   degli   alimenti,   in
   conformita' con le istruzioni dell'OMS, le linee  guida  nazionali
   (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene  degli  alimenti  durante
   l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal  Gruppo  di  lavoro  ISS
   Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza  Alimentare  COVID-19)  o
   locali; 
c. Mantenere una distanza fisica consigliata  dall'OMS  di  almeno  1
   metro da altre persone; 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre); 
e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti
   dalle Autorita' locali; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1. 
 
6. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore  marittimo  in  attesa  dell'imbarco
   debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo stesso a: 
     i. Rispettare le istruzioni o  le  procedure  dell'hotel,  degli
        alloggi  temporanei  o  simili,   imposte   dalle   Autorita'
        nazionali o locali; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, qualiil distanziamento  sociale,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone  che  mostrano
        sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
    vi. Gestire i propri bagagli; 
   vii. Informare tempestivamente la societa' anche  per  il  tramite
        dell'agente locale o della societa' di manning  nel  caso  in
        cui compaiono sintomi da COVID-19. 
 
b. La Societa' provvede a: 
    i. Organizzare al fine di fornire  mezzi  di  trasporto  adeguati
        (es. societa' private) per il trasferimento verso  l'alloggio
        e poi verso il porto che, per quanto possibile,  minimizzi  i
        rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato  il
        luogo di residenza; 
   ii. Nelle grandi citta', istruire il personale  navigante  di  non
        viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici. 
 
7. Porto 
La Societa'  organizza,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  il  tempo
   trascorso  in  area  portuale,  il  trasferimento  del  lavoratore
   marittimo  solo  quando  la  nave  e'  ormeggiata   o   si   trovi
   all'ancoraggio. 
 
8. Nave 
a. La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
     i. Evitare  il  contatto   ravvicinato   e   l'interazione   non
        essenziale con  altro  personale  sulla  banchina  e/o  sullo
        scalandrone/rampa; 
    ii. Mantenere la distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1
        metro da altre persone; 
   iii. Indossare i DPI secondo le istruzioni per l'imbarco; 
    iv. Trasportare e maneggiare personalmente i propri bagagli; 
     v. Disinfettare, a bordo, il bagaglio in un'area designata al di
        fuori dell'alloggio; 
    vi. Disinfettare e/o riciclare, immediatamente dopo l'imbarco,  i
        vestiti indossati durante il viaggio; 
   vii. Lavare gli oggetti personali  (es.  telefono,  occhiali)  con
        acqua e sapone o con alcool. 
b. La Societa': 
     i. Predispone lo smaltimento o disinfezione,  se  possibile,  di
        tutti i DPI utilizzati durante il viaggio; 
    ii. Dota il personale  di  DPI  o  materiali  nuovi  o  specifici
        richiesti dai piani e dalle  procedure  di  bordo  contro  il
        coronavirus (COVID-19); 
   iii. Istruisce il personale di bordo che riceve  i  documenti  dal
        personale   imbarcante   che   gli   stessi   devono   essere
        disinfettati e che deve essere seguita un'adeguata  procedura
        di disinfezione delle mani; 
 
F. Misure per la libera uscita nei porti e cure mediche 
1. Misure per navi che  devono  garantire  contemporaneamente  libere
   uscite fino a un numero massimo di marittimi pari a n. 25. 
La Societa', in collaborazione con  l'agente  marittimo  e/o  con  le
   Autorita' locali dello Stato di approdo, avra' cura di organizzare
   visite mediche e di regolare le franchigie,  in  conformita'  alle
   disposizioni del vigente CCNL ed alla  Convenzione  internazionale
   sul lavoro marittimo (MLC,2006), ma nel rispetto delle  misure  di
   prevenzione previste dalla normativa  vigente  e  dalle  procedure
   aziendali, alle condizioni e nei limiti di seguito previsti. 
La libera  uscita  e'  subordinata  a  diversi  fattori,  incluse  le
   condizioni eventualmente imposte dello Stato di approdo, lo  stato
   di salute dei  lavoratori  marittimi,  la  compatibilita'  con  la
   sicurezza della navigazione e  con  le  esigenze  operative  della
   nave, la situazione COVID-19 nei porti visitati dalla nave durante
   i  14  giorni  precedenti,  il   monitoraggio   della   situazione
   epidemiologica e la conseguente analisi del rischio da parte della
   Societa'. Pertanto,  fermo  restando  il  diritto  dei  lavoratori
   marittimi di usufruire  della  franchigia,  temporanee  misure  di
   restrizione possono essere prese in considerazione. Le restrizioni
   non si applicano qualora un lavoratore marittimo  sbarchi  (vedere
   lettera G) o per assicurare allo stesso adeguate cure mediche. 
Se le visite a terra sono consentite, il lavoratore marittimo,  oltre
   alle misure adottate con il presente protocollo, deve  seguire  le
   misure sanitarie e sociali nel contesto di COVID-19 dello Stato di
   approdo e quelle raccomandate dall'OMS. 
Le esigenze e i requisiti potrebbero essere diversi in ogni porto  di
   scalo, compresi i tipi di DPI necessari, misure di  distanziamento
   fisico e la disponibilita' di strutture per l'igiene delle mani. 
Il comandante della nave deve essere informato delle normative locali
   tramite l'Agenzia marittima, ovvero comunicando con  le  Autorita'
   sanitarie portuali. 
Ulteriori misure da adottare durante  le  visite  a  terra  includono
   pratiche di igiene alimentare adeguate,  anche  nei  mercati  dove
   puo' verificarsi la trasmissione di virus dagli animali all'uomo. 
In particolare, il lavoratore marittimo che usufruisce di  franchigia
   - se non sono in atto a bordo ed a terra misure di  restrizioni  -
   avra' cura di: 
   a) Non toccare animali vivi; 
   b) Non toccare prodotti animali; 
   c) Non toccare rifiuti animali o fluidi potenzialmente contaminati
      sul suolo o nelle strutture di negozi e strutture di mercato; 
   d) Non consumare prodotti animali crudi o poco cotti; 
   e) Non scambiare cibo e/o bevande con altre persone; 
   f) Non utilizzare i mezzi pubblici; 
   g) Utilizzare mascherina di tipologia adeguata  ed  indossarla  in
      maniera corretta; 
   h) Igienizzare spesso le mani; 
   i) Non pagare in contanti, ma qualora necessario  disinfettare  le
      mani successivamente all'uso; 
   j) Non toccarsi il viso finche' non si hanno mani pulite; 
   k) Mantenere il distanziamento fisico di  almeno  un  metro  dalle
      altre persone; 
   l) Non recarsi in luoghi affollati; 
   m) Evitare strette di mano e/o abbracci. 
Al rientro a bordo il lavoratore marittimo avra' cura di: 
   a) Togliersi le scarpe e disinfettarle; 
   b) Togliersi gli indumenti indossati per lavarli/disinfettarli; 
   c) Lavare gli oggetti personali (es telefono, occhiali) con  acqua
      e sapone o con alcool; 
   d) Misurare la temperatura corporea. 
 
2. Misure per navi che  devono  garantire  contemporaneamente  libere
   uscite a un numero di marittimi superiore a n. 25 
Qualora il numero di marittimi - suddivisi in coorti come organizzate
gia' a bordo - che usufruisce di franchigia in una giornata in  porto
sia superiore a n. 25, da verificare preventivamente all'arrivo nave,
la Societa' mette a disposizione  a  titolo  gratuito  dei  mezzi  di
trasporto adeguatamente sanificati, per  spostare  il  personale  nel
rispetto  delle  regole  di  distanziamento.  Il  Comando  di  bordo,
attraverso personale dedicato, informa l'equipaggio sulle  regole  di
partecipazione alle attivita' e mette a disposizione dello stesso, se
necessario, appropriata mascherina e gel igienizzante. 
A discrezione della  Societa',  tali  attivita'  possono  comprendere
un'escursione protetta.  In  tal  caso,  oltre  agli  obblighi  sopra
indicati, i partecipanti devono rimanere con il gruppo  e,  pertanto,
non  allontanarsi  per  dedicarsi   ad   "escursioni   libere",   ne'
intrattenersi in attivita' conviviali  dopo  l'escursione.  La  guida
deve  essere  informata  immediatamente  nel  caso  un   partecipante
presenti sintomi da COVID-19 affinche' la stessa possa adottare tutte
le misure necessarie. 
Nel caso di utilizzo  di  un'area  di  sosta  prima  dell'imbarco  su
autobus,  la  stessa   deve   essere   precedentemente   identificata
dall'Autorita' del porto di approdo e presidiata anche  da  personale
di bordo che, adeguatamente istruito, deve coadiuvare la  guida  fino
all'imbarco sul predetto mezzo di trasporto. 
Nelle citate aree devono essere: 
     i. regolamentati gli accessi al fine di evitare  affollamenti  e
        ogni possibile contatto; 
    ii. adottate misure  al  fine  di  garantire  il  rispetto  della
        distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro. 
   iii. adottate misure al fine di evitare ogni  possibile  occasione
        di contatto con altre persone non facenti parte  del  proprio
        gruppo; 
 
Utilizzo autobus 
L'autobus  deve  essere  preventivamente  sanificato  prima  di  ogni
escursione. 
L'autista prima di prendere a bordo personale deve: 
     i. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia
        per se' che per i passeggeri; 
    ii. pulire regolarmente le superfici  del  veicolo  con  spray  o
        salviette detergenti oltre la  sanificazione  prima  di  ogni
        escursione; 
   iii. mantenere la distanza dalle persone. 
La salita e la discesa dei passeggeri  dall'autobus  devono  avvenire
secondo  flussi   che   consentano,   comunque,   di   mantenere   il
distanziamento fisico ed utilizzando in modo appropriato le porte  di
ingresso/discesa di cui e' dotato il veicolo  (es.  distribuzione  in
percentuale dei passeggeri per singolo accesso/discesa); 
Sugli autobus deve essere stabilito e garantito un numero massimo  di
passeggeri in modo da consentire il  rispetto  della  distanza  di  1
(uno) metro tra gli stessi, contrassegnando con marker  i  posti  che
non possono essere occupati. 
A bordo dell'autobus: 
     i. il ricambio dell'aria deve essere costante; e 
    ii. dovranno    essere    disponibili    dispenser     contenenti
        disinfettante  per  l'igiene  delle   mani   da   mettere   a
        disposizione dei passeggeri. 
 
Utilizzo di tender 
Il marittimo incaricato di condurre il tender deve: 
     i. assicurarsi che il tender sia stato sanificato; 
    ii. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia
        per se' che per i passeggeri; 
   iii. pulire regolarmente le superfici interne del tender con spray
        o salviette detergenti; 
    iv. mantenere la distanza da e fra le persone; 
Sui tender deve essere stabilito e garantito  un  numero  massimo  di
occupanti in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno)
metro, contrassegnando con marker i  posti  che  non  possono  essere
occupati. 
I marker dovranno essere  rimossi  a  fine  servizio  e  prima  della
partenza della nave per il successivo porto di scalo. 
Il tender dovra' essere sanificato dopo ogni utilizzo. 
 
G. Misure per lasciare una nave e rimpatriare 
Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere il
   proprio domicilio devono essere considerati i seguenti setting: 
1. Nave 
2. Porto 
3. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima del rimpatrio) 
4. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile) 
6. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
7. Hotel, alloggio temporaneo  o  simili  (prima  di  raggiungere  il
   domicilio) 
8. Luogo di residenza. 
 
1. Nave 
a. La Societa' si adopera per garantire che il  lavoratore  marittimo
   sia in buona salute prima  dello  sbarco  dalla  nave  per  essere
   rimpatriato cosi' da  mitigare  il  rischio  di  contagiare  altre
   persone dopo aver lasciato la nave. 
In particolare, il lavoratore marittimo deve: 
     i. Controllare la temperatura due volte al giorno nei 14  giorni
        che precedono lo sbarco e conservare  le  registrazioni  fino
        all'inizio del viaggio di rientro utilizzando lo stampato  in
        allegato 1. Il presente punto non  si  applica  nel  caso  di
        sbarco per malattia, infortunio, gravi motivi familiari o  su
        propria richiesta; 
    ii. Informare tempestivamente il Comando di bordo nel caso in cui
        compaiono sintomi da COVID-19; 
   iii. Compilare il modello in allegato 2; 
b. La Societa', attraverso il Comando di bordo, provvede a: 
     i. Fornire ai lavoratori marittimi tutti i DPI o altri materiali
        necessari per il loro viaggio in conformita'  alle  procedure
        della  Societa'  o  linee  guida  nazionali  o  locali   (es.
        maschere, guanti, disinfettanti mani, termometro); 
    ii. Notificare al porto e alle  Autorita'  competenti  lo  sbarco
        del/i lavoratore/i marittimo/i dalla nave; 
   iii. Organizzare  voli  e   altri   supporti   al   viaggio   (es.
        trasferimenti)  ed  applicare  eventualmente   i   piani   di
        emergenza predisposti; 
    iv. Far eseguire al lavoratore marittimo un test diagnostico  per
        la ricerca di Sars-CoV-2. Nel caso in cui il test diagnostico
        effettuato fosse antigenico, in caso  di  positivita'  dovra'
        essere confermato da test molecolare RT-PCR al primo porto di
        scalo. Il predetto test puo' non essere eseguito  qualora  lo
        Stato del porto di approdo gia' preveda un test allo sbarco. 
 
2. Porto 
La Societa' garantisce, attraverso il Comando di bordo, che: 
a. Tutti i DPI monouso indossati dal  lavoratore  marittimo  a  bordo
   vengano correttamente smaltiti; 
b. il lavoratore marittimo allo  sbarco  indossi  DPI  adeguati  (es.
   maschera, guanti); 
c. il bagaglio del lavoratore marittimo sia sottoposto a disinfezione
   in un'area designata prima dello sbarco; 
d. gli indumenti da indossare durante il viaggio vengano sottoposti a
   disinfezione prima dello sbarco; 
e. i documenti  che  vengono  restituiti  dalla  nave  al  lavoratore
   marittimo vengano disinfettati prima dello sbarco. 
 
3. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa  della  partenza
   debba usufruire di alloggio, lo stesso, istruito  dalla  Societa',
   deve: 
     i. Rispettare  le  istruzioni  o  le  procedure  emanate   dalle
        Autorita'  nazionali  o  locali  rispettivamente  agli  hotel
        ovvero gli alloggi temporanei o simili; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, quali il distanziamento sociale,  i,  misure
        igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare  di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali; 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone  che  mostrano
        sintomi da COVID-19 (es. Tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
     v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri  DPI  imposti
        dalle Autorita' locali;     vi. Gestire i propri bagagli; 
   vii. Informare tempestivamente la Societa' anche  per  il  tramite
        dell'agente locale o della societa' di manning  nel  caso  in
        cui compaiono sintomi da COVID-19. 
 
b. La Societa': 
     i. Fornisce  mezzi  di  trasporto  adeguati  (esempio   societa'
        privata) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il
        luogo di partenza che,  per  quanto  possibile,  minimizzi  i
        contatti con altre persone  dopo  aver  lasciato  la  nave  o
        l'alloggio; 
    ii. Nelle grandi citta' istruisce il lavoratore marittimo di  non
        viaggiare,  per  quanto  possibile,  con  i  mezzi  pubblici,
        sebbene cio' possa essere appropriato per viaggi piu'  lunghi
        ed a seconda delle circostanze. 
 
4. Luogo  di  partenza  (aeroporto,  stazione  ferroviaria,  stazione
   autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare le istruzioni e le procedure  delle  Autorita'  locali,
   compresi eventuali  requisiti  di  screening  sanitario  come  per
   esempio i controlli della temperatura o test antigenico; 
b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani,  evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI e pratiche  di  manipolazione  degli  alimenti
   sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le  linee  guida
   nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli  alimenti
   durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro
   ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  COVID-19)
   o locali Mantenere una distanza  fisica  consigliata  dall'OMS  di
   almeno 1 metro da altre persone; 
c. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (ad es. tosse, febbre); 
d. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti  dalle
   Autorita' locali; 
e. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1. 
 
5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di: 
a. Rispettare  le  istruzioni  e  le  procedure  della  Societa'   di
   trasporti e/o del personale addetto di bordo; 
b. Mantenere  le  distanze  dagli   altri   passeggeri   cosi'   come
   organizzato dalle Societa' di trasporti e/o dal personale  addetto
   di bordo; 
c. Rispettare  gli  standard  di  protezione  dalle  infezioni  e  le
   precauzioni di controllo relative all'igiene (es.  lavaggio  delle
   mani, uso di disinfettante per le  mani,  evitare  di  toccare  il
   viso); 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre). 
e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti  dalla
   Societa' di trasporti e dal personale addetto, per la  durata  del
   viaggio; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1; 
g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto. 
 
6. Luogo  di  arrivo  (aeroporto,  stazione   ferroviaria,   stazione
   autobus) 
La Societa' istruisce e richiede al personale navigante di: 
a. Rispettare le istruzioni e le procedure  delle  Autorita'  locali,
   compresi eventuali  requisiti  di  screening  sanitario  come  per
   esempio i controlli della temperatura o test antigenico; 
b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani,  evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI e pratiche  di  manipolazione  degli  alimenti
   sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le  linee  guida
   nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli  alimenti
   durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro
   ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  COVID-19)
   o locali; 
c. Mantenere una distanza fisica consigliata  dall'OMS  di  almeno  1
   metro da altre persone; 
d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19
   (es. tosse, febbre); 
e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti  dalle
   Autorita' locali; 
f. Controllare la temperatura due volte al  giorno  e  conservare  le
   registrazioni nello stampato in allegato 1; 
 
7. Hotel, alloggio temporaneo o simili 
a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo prima  di  raggiungere  la
   residenza debba usufruire di alloggio, la  Societa'  istruisce  lo
   stesso a: 
     i. Rispettare  le  istruzioni  o  le  procedure  emanate   dalle
        Autorita'  nazionali  o  locali  rispettivamente  agli  hotel
        ovvero gli alloggi temporanei o simili; 
    ii. Rispettare tutte le precauzioni  di  protezione  e  controllo
        delle infezioni, quali il distanziamento  fisico,  i,  misure
        igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di  toccare
        il viso), utilizzo DPI  e  pratiche  di  manipolazione  degli
        alimenti sicure, in conformita' con  le  norme  dell'OMS,  le
        linee  guida   nazionali   (es.   "Indicazioni   ad   interim
        sull'igiene  degli  alimenti  durante  l'epidemia  da   virus
        SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS  Sanita'  Pubblica
        Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali; 
   iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone  che  mostrano
        sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre); 
    iv. Controllare la temperatura due volte al giorno  e  conservare
        le registrazioni nello stampato in allegato 1; 
     v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri  DPI  imposti
        dalle Autorita' locali; 
    vi. Gestire i propri bagagli; 
     i. Informare la Societa', anche tramite l'agente locale o  della
        societa' di manning, nel caso in  cui  compaiono  sintomi  da
        COVID-19. 
 
b. La Societa': 
     i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (es.  servizio  privato)
        per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il luogo di
        residenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con
        altre persone; 
    ii. Nelle grandi citta' istruisce il lavoratore marittimo di  non
        viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici. 
 
8. Luogo di residenza 
Il lavoratore marittimo una volta raggiunta la propria residenza deve
   rispettare tutte le precauzioni di protezione  e  controllo  delle
   infezioni,   quali   il   distanziamento   sociale,   i,    misure
   igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani,  evitare  di  toccare  il
   viso), utilizzo DPI in conformita' con  le  norme  dell'OMS  e  le
   linee guida nazionali o locali 
 
Conclusioni 
Le misure del presente protocollo devono  essere  parte  di  piani  e
procedure  sviluppati  dalle  Societa'  per  fronteggiare  i   rischi
associati all'emergenza in atto e, nel caso di Societa'  di  gestione
dovranno essere allegate  al  sistema  di  gestione  della  sicurezza
(SMS). 
In considerazione della continua evoluzione della  normativa  vigente
in materia di contrasto al  COVID-19,  il  presente  protocollo  puo'
essere  soggetto  a  periodico  riesame  e  conseguente,  necessario,
aggiornamento.