(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
 
 
    Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24 
 
Ai fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
 
1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l'insieme
delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,nei  capitolati
d'oneri,  che  definiscono  le  caratteristiche   richieste   di   un
materiale,  un  prodotto  o  una  fornitura  e  che   permettono   di
caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo  che
rispondano  all'uso  a  cui   sono   destinati   dall'amministrazione
aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.  Tra  queste  caratteristiche
rientrano i livelli della prestazione ambientale, la  concezione  che
tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa  l'accessibilita'  per
le persone con disabilita') e la valutazione  della  conformita',  la
proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le  procedure
riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura nonche' i processi e i  metodi  di  produzione.  Esse
comprendono altresi' le  norme  riguardanti  la  progettazione  e  la
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di
accettazione  delle  opere  nonche'  le  tecniche  o  i   metodi   di
costruzione   come   pure   ogni   altra   condizione   tecnica   che
l'amministrazione    aggiudicatrice/l'ente     aggiudicatore     puo'
prescrivere, mediante regolamentazione  generale  o  particolare,  in
relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali  o  gli
elementi che le compongono; 
b) «specifiche tecniche», nel caso  di  appalti  di  forniture  o  di
servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono  le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un  servizio,  quali  i
livelli di qualita',  i  livelli  della  prestazione  ambientale,  la
concezione che  tenga  conto  di  tutte  le  esigenze  (ivi  compresa
l'accessibilita' per le persone con  disabilita')  e  la  valutazione
della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del  prodotto,  la  sua
sicurezza  o  le  sue  dimensioni,  ivi  compresi   le   prescrizioni
applicabili al prodotto  per  quanto  riguarda  la  denominazione  di
vendita,la terminologia, i simboli, le prove e  i  metodi  di  prova,
l'imballaggio, la marcatura  e  l'etichettatura,  le  istruzioni  per
l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonche' le  procedure  di
valutazione della conformita'; 
 
2) «norma»: una specifica  tecnica,  approvata  da  un  organismo  di
normalizzazione  riconosciuto,  da  applicare  su  base  ripetuta   o
continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e che rientra in  una
delle categorie seguenti: 
 
-  norma  internazionale:  una  norma  adottata   da   un   organismo
internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, 
- norma europea: una  norma  adottata  da  un  organismo  europeo  di
normalizzazione e disponibile al pubblico, 
- norma nazionale: una norma adottata da un  organismo  nazionale  di
normalizzazione e disponibile al pubblico; 
 
3) «standard di difesa»: una specifica tecnica il cui rispetto non e'
obbligatorio e che e' approvata da un  organismo  di  normalizzazione
specializzato nell'elaborazione di specifiche tecniche  da  applicare
su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa; 
 
4) «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica  favorevole
dell'idoneita' all'impiego di un prodotto per un  determinato  scopo,
fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione,
in funzione delle  caratteristiche  intrinseche  del  prodotto  e  di
determinate condizioni di applicazione e di  impiego.  L'omologazione
tecnica europea e' rilasciata dall'organismo designato a  tale  scopo
dallo Stato membro; 
 
5)  «specifica  tecnica  comune»:  una  specifica  tecnica  stabilita
conformemente ad una procedura  riconosciuta  dagli  Stati  membri  e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 
 
6)  «riferimento  tecnico»:  qualsiasi   prodotto   elaborato   dagli
organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme  ufficiali,
secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato.