Allegato III Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24 Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni: 1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita') e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonche' i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresi' le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonche' le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore puo' prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che le compongono; b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di forniture o di servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualita', i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita') e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita,la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; 2) «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, da applicare su base ripetuta o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e che rientra in una delle categorie seguenti: - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico, - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico; 3) «standard di difesa»: una specifica tecnica il cui rispetto non e' obbligatorio e che e' approvata da un organismo di normalizzazione specializzato nell'elaborazione di specifiche tecniche da applicare su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa; 4) «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneita' all'impiego di un prodotto per un determinato scopo, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni di applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea e' rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro; 5) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 6) «riferimento tecnico»: qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato.