Art. 10. 1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Note all'art. 10 della tabella: - La legge n. 533/1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 13 settembre 1973, reca la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. - Il testo dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e' il seguente: "Art. 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'art. 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'".