(Tabella Atti per i quali non vi รจ obbligo di chiedere la registrazione-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
  1. Atti, diversi da quelli espressamente  contemplati  nella  parte
prima della tariffa, dell'autorita'  giudiziaria  in  sede  civile  e
penale, della Corte costituzionale, del  consiglio  di  Stato,  della
Corte  dei  conti,  dei  Tribunali  amministrativi  regionali,  delle
Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei
relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia  elettorale  e
dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.