Art. 3. 1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico; b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito. Nota: Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.