(Tabella Atti per i quali non vi รจ obbligo di chiedere la registrazione-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
  1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: 
    a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali,  iniziati
d'ufficio od a richiesta  di  parte  per  ottenere  provvedimenti  di
interesse pubblico; 
    b) ad enti di assistenza, beneficenza e  previdenza,  relativi  a
persone non assoggettate alle imposte sul reddito. 
 
  Nota: 
  Ai  fini  della  lettera  b)  all'atto  deve  essere  allegato   il
certificato del competente ufficio delle imposte  attestante  che  il
richiedente non e' assoggettato a tributo.