(Tabella Atti per i quali non vi รจ obbligo di chiedere la registrazione-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
  1. Contratti di assicurazione,  di  riassicurazione  e  di  rendita
vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961,  n.
1216, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese
quelle rilasciate agli assicuratori  per  il  pagamento  delle  somme
assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione,  gestione  ed
esecuzione dei  predetti  contratti  posto  in  essere  nei  rapporti
dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed
altri collaboratori, anche  autonomi,  e  con  gli  assicurati;  atti
relativi alla istituzione di fondi comuni di  investimento  mobiliare
autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche  in
sede di liquidazione, e  all'emissione  ed  estinzione  dei  relativi
certificati, compresi le quote ed i  certificati  di  analoghi  fondi
esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. 
 
          Nota all'art. 7 della tabella: 
            La  legge  n.  1216/1961,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  2  dicembre   1961,   reca   nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi. 
          Nota all'art. 9 della tabella: 
            Il R.D. n. 3278/1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 117 del 17 maggio 1924, approva il testo di legge  delle
          tasse sui contratti di borsa. 
          Note all'art. 10 della tabella: 
            -  La  legge  n.  533/1973,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 237 del 13 settembre 1973, reca la  disciplina
          delle  controversie   individuali   di   lavoro   e   delle
          controversie in  materia  di  previdenza  e  di  assistenza
          obbligatorie. 
            - Il testo dell'art. 57 della legge 27  luglio  1978,  n.
          392 (Disciplina della locazione degli immobili  urbani)  e'
          il seguente: 
            "Art. 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali).  -
          Gli atti, i documenti  ed  i  provvedimenti  relativi  alle
          cause per controversie locatizie attribuite dalla  presente
          legge alla competenza del conciliatore ed ai  provvedimenti
          di cui all'art. 44 sono esenti dall'imposta di bollo  e  di
          registro; negli stessi  casi  gli  onorari  di  avvocato  e
          procuratore sono ridotti alla meta'".