Art. 7. 1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.
Nota all'art. 7 della tabella: La legge n. 1216/1961, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961, reca nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Nota all'art. 9 della tabella: Il R.D. n. 3278/1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924, approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa. Note all'art. 10 della tabella: - La legge n. 533/1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 13 settembre 1973, reca la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. - Il testo dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e' il seguente: "Art. 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'art. 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'".