Art. 8. 1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate. 2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.