(Patto internazionale-art. 28)
                             Articolo 28 
 
  1. E' istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di  qui
innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone  di
diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste. 
  2. Il Comitato si  compone  di  cittadini  degli  Stati  parti  del
presente Patto, i quali  debbono  essere  persone  di  alla  levatura
morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti  dell'uomo.
Sara' tenuto conto dell'opportunita' che facciano parte del  Comitato
alcune persone aventi esperienza giuridica. 
  3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro  carica  a
titolo individuale.