Articolo 29 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualita' stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto. 2. Ogni Stato parte del presente Patto puo' designare non piu' di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa. 3. La stessa persona puo' essere designata piu' di una volta.