(Patto internazionale-art. 32)
                             Articolo 32 
 
  1. I membri del Comitato sono eletti  per  un  periodo  di  quattro
anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il
mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadra' al  termine
di due anni; subito dopo la prima elezione, i  nomi  di  questi  nove
membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al
paragrafo 4 dell'articolo 30. 
  2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformita'
alle disposizioni degli  articoli  precedenti  di  questa  parte  del
patto.