Articolo 42 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformita' all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, puo' designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto; b) la Commissione e' composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non e' stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi. 2. I membri, della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini ne' degli Stati parti interessati, ne' di uno Stato che non sia parte del presente Patto, ne' di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41. 3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno. 4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che puo' essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati. 5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo. 6. Le informazioni ricevuti e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione puo' chiedere agli Stati parti interessi di fornirle ogni altra informazione pertinente. 7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne e' stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perche' sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la Commissione non e' in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima; b) se si e' giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si e' pervenuti; c) se non si e' giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonche' le proprie considerazioni circa la possibilita' di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati; d) se il rapporto della Commissione e' presentato in conformita' alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione. 8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41. 9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformita' al paragrafo 9 del presente articolo.