(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                       MODULO H DI VALUTAZIONE 
                          DELLA CONFORMITA' 
 
 
        CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITA' 
 
    1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2  e  5,  e  si  accerta  e
dichiara,   sotto   la    sua    esclusiva    responsabilita',    che
l'apparecchiatura  radio  in  questione  risponde  ai  requisiti  del
presente decreto a essa applicabili. 
    2. Produzione 
    Il fabbricante applica un sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione,    della    fabbricazione,    dell'ispezione     delle
apparecchiature radio finite  e  delle  prove  delle  apparecchiature
radio interessate, secondo quanto  specificato  al  punto  3,  ed  e'
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
apparecchiature radio in questione. La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda
sia  presentata  dal  suo  rappresentante  autorizzato,  il  nome   e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b)   la   documentazione   tecnica   per   ciascun   tipo    di
apparecchiatura  radio  che  intende  fabbricare.  La  documentazione
tecnica  contiene,  laddove  applicabile,   gli   elementi   di   cui
all'allegato V; 
      c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e 
      d) una dichiarazione scritta in cui si precisa  che  la  stessa
domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2.  Il  sistema  di  qualita'  deve  garantire  la  conformita'
dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto  a  essa
applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni  adottati
dal fabbricante devono costituire una  documentazione  sistematica  e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti  la  qualita'.  Essa  deve   includere   in   particolare
un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto; 
      b) delle specifiche  tecniche  di  progettazione,  comprese  le
norme che saranno applicate e, qualora le relative norme  armonizzate
non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che  siano
rispettati  i  requisiti  essenziali  del  presente  decreto  che  si
applicano alle apparecchiature radio; 
      c) delle tecniche di controllo e verifica della  progettazione,
dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
delle apparecchiature radio rientranti nel tipo in questione; 
      d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      e) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui si intende effettuarli; 
      f) dei registri riguardanti la qualita',  come  ad  esempio  le
relazioni ispettive e  i  dati  sulle  prove  e  sulle  tarature,  le
relazioni sulle qualifiche del personale interessato; 
      g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita'  a  tali  requisiti  degli  elementi  del  sistema  di
qualita' conformi alle  specifiche  corrispondenti  delle  pertinenti
norme armonizzate. Oltre all'esperienza con  i  sistemi  di  gestione
della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del  controllo
deve  avere  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia dell'apparecchiatura radio in  questione  e  conoscere  le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione  dei  locali  del  fabbricante.  Il  gruppo
incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui  al
punto 3.1, lettera b),  verifica  la  capacita'  del  fabbricante  di
individuare le prescrizioni applicabili del  presente  decreto  e  di
effettuare  gli  esami  atti  a  garantire   la   conformita'   delle
apparecchiature radio a tali norme. La  decisione  e'  notificata  al
fabbricante o al suo rappresentante  autorizzato.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. L'organismo  notificato  valuta  le
modifiche proposte e decide  se  il  sistema  modificato  continui  a
soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se  sia  necessaria  una
nuova  verifica.  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo  notificato  di
accedere, ai fini della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione,  ispezione,  prova  e  deposito  fornendo   tutte   le
necessarie informazioni, in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come ad esempio i risultati  di
analisi, calcoli, prove; 
      c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come ad  esempio  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove  sulle  apparecchiature  radio
atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di  qualita'.
Esso deve fornire al fabbricante una relazione  sulla  visita  e,  se
sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli
19 e 20 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di  cui
al punto 3.1, il numero  d'identificazione  di  quest'ultimo  a  ogni
singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni  applicabili
di cui all'articolo 3. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'apparecchiatura  radio  e'  stata  immessa  sul  mercato.   La
dichiarazione di conformita' UE  identifica  l'apparecchiatura  radio
per  cui  e'  stata  compilata.  Una  copia  della  dichiarazione  di
conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti  su
richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul   mercato   dell'apparecchiatura   radio,   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
      a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; 
      b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui  al
punto 3.1; 
      c) le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; 
      d)  le  decisioni  e  le  relazioni  trasmesse   dall'organismo
notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7.  Ogni  organismo   notificato   informa   il   Ministero   delle
approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  rilasciate  o  ritirate  e,
periodicamente o su richiesta,  mette  a  sua  disposizione  l'elenco
delle approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  respinte,  sospese  o
altrimenti  sottoposte  a  restrizioni.  Ogni  organismo   notificato
informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi
di qualita' da esso rifiutate, sospese o  ritirate  e,  a  richiesta,
delle approvazioni del sistema di qualita' rilasciate. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.