(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
             Procedura di verifica «CE» dei sottosistemi 
 
    1. Principi generali. 
    La «verifica CE» e' una procedura effettuata dal  richiedente  ai
sensi  dell'articolo  15  per  dimostrare  che  i   requisiti   della
pertinente normativa dell'Unione  e  di  tutte  le  pertinenti  norme
nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il
sottosistema puo' essere autorizzato. 
    2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato. 
    2.1. Introduzione. 
    Ai fini del presente decreto, la verifica  con  riferimento  alle
STI e' la procedura  con  cui  un  organismo  notificato  verifica  e
certifica che il sottosistema e' conforme alle pertinenti  specifiche
tecniche di interoperabilita' (STI). 
    Cio' non pregiudica l'obbligo del richiedente di  conformarsi  ad
altri  atti  giuridici  dell'Unione  applicabili  ed  alle  eventuali
verifiche da parte degli organismi  di  valutazione  richieste  dalle
altre norme. 
    2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (Intermediate Statement
of Verification - ISV). 
    2.2.1. Principi. 
    Su  richiesta  del  richiedente  le  verifiche   possono   essere
effettuate  per  parti  di  un  sottosistema  o  essere  limitate   a
determinate fasi della procedura  di  verifica.  In  questi  casi,  i
risultati  della  verifica  possono   essere   documentati   in   una
«dichiarazione   intermedia    di    verifica»    (ISV)    rilasciata
dall'organismo notificato scelto dal richiedente. 
    La ISV deve fare riferimento alle  STI  rispetto  alle  quali  e'
stata effettuata la valutazione di conformita'. 
    2.2.2. Parti del sottosistema. 
    Il richiedente puo' richiedere una ISV  per  ogni  parte  in  cui
decida  di  suddividere  il  sottosistema.  Ogni  parte  deve  essere
verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3. 
    2.2.3. Fasi della procedura di verifica. 
    Il sottosistema,  o  alcune  parti  di  esso,  e'  verificato  in
ciascuna delle seguenti fasi: 
      a) progetto complessivo; 
      b)   produzione:   realizzazione,   compresi   in   particolare
l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile,  la  fabbricazione,  il
montaggio dei componenti e la taratura complessiva; 
      c) prove finali. 
    Il richiedente puo' richiedere una ISV per la  fase  di  progetto
(incluse le prove del tipo) e per la fase di  produzione  dell'intero
sottosistema o per ogni parte in cui ha deciso di suddividerlo  (cfr.
punto 2.2.2). 
    2.3. Certificato di verifica. 
    2.3.1.  Gli  organismi  notificati  responsabili  della  verifica
valutano la progettazione,  la  produzione  e  le  prove  finali  del
sottosistema e redigono  il  certificato  di  verifica  destinato  al
richiedente che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica.
Il certificato di verifica deve indicare le STI rispetto  alle  quali
e' stata effettuata la valutazione di conformita'. 
    Quando  un  sottosistema  non  e'  stato  valutato  per  la   sua
conformita' a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di  deroga,
applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo,  periodo
transitorio di una STI o caso specifico), il certificato di  verifica
deve fornire il riferimento preciso alla o alle STI o alle loro parti
la cui conformita' non e' stata esaminata  dall'organismo  notificato
durante la procedura di verifica. 
    2.3.2.  In  caso  siano  state  emesse  delle  ISV,   l'organismo
notificato responsabile della verifica del sottosistema  tiene  conto
di tali ISV e, prima di emettere il proprio certificato di verifica: 
      a) verifica che  le  ISV  coprano  correttamente  i  pertinenti
requisiti della o delle STI, 
      b) verifica tutti gli aspetti che non sono coperti dalle ISV, e 
      c) verifica le prove finali del sottosistema nel suo complesso. 
    2.3.3. In caso di modifica di un sottosistema gia' coperto da  un
certificato di verifica, l'organismo notificato esegue esclusivamente
gli esami e le prove che sono pertinenti e necessari, vale a dire che
la  valutazione  fa  riferimento  solo  alle  parti  modificate   del
sottosistema e alle loro interfacce con le parti del sottosistema non
modificate. 
    2.3.4. Ogni organismo notificato che partecipa alla  verifica  di
un   sottosistema   prepara   la   documentazione,   in   conformita'
dell'articolo 15, comma 4, che copre l'ambito di  applicazione  delle
proprie attivita'. 
    2.4. Documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione  «CE»
di verifica. 
    La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di
verifica  e'  raccolta  dal  richiedente  e  comprende  gli  elementi
seguenti: 
      a) le caratteristiche tecniche relative al progetto  inclusi  i
disegni generali e di dettaglio relativi  alla  fase  esecutiva,  gli
schemi elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti  di  controllo,
la descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dei dati a un
livello di dettaglio sufficiente per documentare  la  verifica  della
conformita'  effettuata,  la  documentazione  relativa  a  esercizio,
manutenzione e altro, pertinenti per il sottosistema in questione; 
      b)  un  elenco  dei  componenti  d'interoperabilita'   di   cui
all'articolo  4,  paragrafo  3,  lettera  d),  della  direttiva  (UE)
2016/797, incorporati nel sottosistema; 
      c) la documentazione di cui all'articolo 15, comma 4,  prodotta
da  ciascun  organismo  notificato  coinvolto  nella   verifica   del
sottosistema, che deve comprendere: 
        copie  delle  dichiarazioni   «CE»   di   verifica   e,   ove
applicabile,  delle  dichiarazioni  «CE»  di  idoneita'   all'impiego
redatte per i componenti di interoperabilita' di cui all'articolo  4,
paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797,  accompagnate
se necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei
verbali delle prove e degli  esami  svolti  da  organismi  notificati
sulla base delle specifiche tecniche comuni; 
        se disponibile, la  ISV  che  accompagna  il  certificato  di
verifica,   compreso   il   risultato   della   verifica   da   parte
dell'organismo notificato circa la validita' della ISV stessa; 
        il certificato di verifica, accompagnato dalle corrispondenti
note di calcolo  e  firmato  dall'organismo  notificato  responsabile
della verifica, che  dichiara  la  conformita'  del  sottosistema  ai
requisiti della o delle pertinenti STI e in cui sono  precisate,  ove
necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori  che
non sono state  sciolte;  il  certificato  di  verifica  deve  essere
inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti  dallo
stesso organismo nell'ambito della propria missione,  come  precisato
ai punti 2.5.2 e 2.5.3; 
      d) i certificati di verifica rilasciati in conformita' di altri
atti giuridici dell'Unione; 
      e)  quando  e'  richiesta  la  verifica  dell'integrazione   in
condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 18, comma  43,  lettera
c) e  dell'articolo  21,  paragrafo  3,  lettera  c),  la  pertinente
documentazione tecnica comprende il o i rapporti di  valutazione  dei
valutatori sui CSM per la valutazione del rischio di cui all'articolo
6, comma 3, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio. 
    2.5. Sorveglianza da parte degli organismi notificati. 
    2.5.1.  L'organismo  notificato  responsabile  di  verificare  la
produzione deve avere accesso permanente ai cantieri,  alle  officine
di fabbricazione, alle zone  di  deposito  e,  ove  necessario,  agli
impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a  tutti
i luoghi ritenuti da esso necessari per l'espletamento della  propria
missione. L'organismo notificato deve ricevere dal richiedente  tutti
i documenti utili a tale scopo, in particolare i piani di  esecuzione
delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 
    2.5.2.  L'organismo  notificato  responsabile  di  verificare  la
realizzazione svolge periodicamente degli  audit  per  confermare  la
conformita' alla o alle pertinenti STI. Esso fornisce un rapporto  di
audit ai responsabili della realizzazione. La presenza dell'organismo
notificato  potrebbe  essere  richiesta  durante  certe  fasi   delle
operazioni di costruzione. 
    2.5.3. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite  senza
preavviso sul cantiere o nelle  officine  di  fabbricazione.  Durante
tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit  completi
o  parziali  e  fornisce  un  rapporto  della  visita   nonche',   se
applicabile,   un   rapporto   di   audit   ai   responsabili   della
realizzazione. 
    2.5.4. L'organismo notificato deve essere in grado di controllare
un sottosistema che include un componente  di  interoperabilita',  al
fine  di  valutarne,  quando  richiesto  dalla  STI   corrispondente,
l'idoneita' all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato. 
    2.6. Presentazione della documentazione. 
    Una  copia  della  documentazione  tecnica  che   accompagna   la
dichiarazione «CE» di verifica deve essere conservata dal richiedente
per tutta la durata di esercizio  del  sottosistema.  Tali  documenti
devono essere trasmessi, su richiesta,  agli  altri  Stati  membri  o
all'ERA. 
    La documentazione presentata per una richiesta di  autorizzazione
deve   essere   presentata   all'autorita'   a   cui   e'   richiesta
l'autorizzazione. L'ANSFISA o l'ERA possono chiedere che una  o  piu'
parti  dei  documenti  presentati  insieme  all'autorizzazione  siano
tradotte nella propria lingua. 
    2.7. Pubblicazione. 
    Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni
pertinenti concernenti: 
      a) le richieste di verifica e le ISV ricevute; 
      b) le richieste di valutazione di conformita'  e  di  idoneita'
all'impiego di componenti di interoperabilita'; 
      c) le ISV rilasciate o rifiutate; 
      d) i certificati di verifica e i certificati «CE» di  idoneita'
all'impiego rilasciati o rifiutati; 
      e) i certificati di verifica rilasciati o rifiutati. 
    2.8. Lingua. 
    La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura  di
verifica  «CE»  devono  essere  redatte  in  una   lingua   ufficiale
dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente e'  stabilito  o
in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente. 
    3. Certificato di verifica rilasciato da un organismo designato. 
    3.1. Introduzione. 
    Nel caso in cui si applichino le  norme  nazionali,  la  verifica
include  una  procedura  con  cui  l'organismo  designato   a   norma
dell'articolo 15, comma 8, verifica e certifica che  il  sottosistema
e'  conforme  alle  norme   nazionali   notificate   in   conformita'
dell'articolo 14 per ciascuno Stato membro in cui il sottosistema  e'
destinato ad essere autorizzato alla messa in servizio. 
    3.2. Certificato di verifica. 
    L'organismo designato redige il certificato di verifica destinato
al richiedente. 
    Il certificato contiene un riferimento preciso alla o alle  norme
nazionali  la  cui  conformita'  e'  stata  esaminata  dall'organismo
designato nel processo di verifica. 
    Nel  caso  di  norme  nazionali  relative  ai  sottosistemi   che
compongono un veicolo, l'organismo designato divide il certificato in
due  parti,  una  parte  contenente  i  riferimenti  a  quelle  norme
nazionali strettamente connesse alla compatibilita'  tecnica  tra  il
veicolo e la rete interessata e un'altra parte  contenente  tutte  le
altre norme nazionali. 
    3.3. Documentazione. 
    La  documentazione  prodotta  dall'organismo  designato   e   che
accompagna il certificato di verifica nel  caso  di  norme  nazionali
deve essere inclusa nella documentazione tecnica  che  accompagna  la
dichiarazione «CE» di verifica di cui al punto 2.4 e contenere i dati
tecnici  pertinenti  per  la  valutazione   della   conformita'   del
sottosistema a tali norme nazionali. 
    3.4. Lingua. 
    La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura  di
verifica  «CE»  devono  essere  redatte  in  una   lingua   ufficiale
dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente e'  stabilito  o
in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente. 
    4. Verifica delle parti dei sottosistemi  a  norma  dell'articolo
15, comma 7. 
    Se  deve  essere  rilasciato  un  certificato  di  verifica   per
determinate parti di un sottosistema, a tali parti si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente allegato.