(Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
  OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 
 
  Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al  14
agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: 
  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, 
  - recupero dell'80 %, e 
  - riciclaggio del 75 %; 
  b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, 
  - recupero dell'75 %, e 
  - riciclaggio del 65 %; 
  c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2,  5,  6,  7,  8  o  9
dell'allegato I, 
  - recupero dell'70 %, e 
  - riciclaggio del 50 %; 
  d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. 
  Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal  15  agosto
2015 imo al 14 agosto 2018 con riferimento  alle  categorie  elencate
nell'allegato I: 
  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, 
  - recupero dell'85 %, e 
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; 
  b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, 
  - recupero dell'80 %, e 
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; 
  c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2,  5,  6,  7,  8  o  9
dell'allegato I, 
  - recupero dell'75 %, e 
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; 
  d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. 
  Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal  15  agosto
2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III: 
  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie  1  o  4  dell'allegato
III, 
  - recupero dell'85 %, e 
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; 
  b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III, 
  - recupero dell'80 %, e 
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; 
  c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6, 
  - recupero dell'75 %, e 
  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; 
  d) per i RAEE che rientrano nella categoria  3  dell'allegato  III,
riciclaggio dell'80 %.