(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                       Contratto di trasporto 
 
  §1 Con il contratto di  trasporto,  il  trasportatore  s'impegna  a
trasportare il viaggiatore, nonche', se del caso, bagagli e  veicoli,
nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli  nel
luogo di destinazione. 
  § 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno  o  piu'
titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto  salvo
l'articolo 9, l'assenza , l'irregolarita' o la perdita del titolo  di
trasporto  non  pregiudica  ne'  l'esistenza  ne'  la  validita'  del
contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi. 
  § 3 Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova  contraria,  della
conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.