(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                         Titolo di trasporto 
 
  §1 Le condizioni generali di trasporto determinano la forma  ed  il
contenuto dei titoli di trasporto nonche' la lingua ed i caratteri in
cui devono essere stampati e compilati. 
  Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto: 
    a) il trasportatore o i trasportatori ; 
    b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, malgrado qualsiasi
clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio'  puo'  essere
fatto con la sigla CIV; 
    c) ogni altra indicazione necessaria per provare  la  conclusione
ed il  contenuto  del  contratto  di  trasporto  e  che  permette  al
viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto. 
  §3 Il viaggiatore, quando  riceve  il  titolo  di  trasporto,  deve
accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni. 
  § 4 Il titolo di trasporto e' cedibile se non e' nominativo e se il
viaggio non e' iniziato. 
  § 5 Il titolo di trasporto puo'  consistere  in  una  registrazione
elettronica di dati, che  possono  essere  trasformati  in  segni  di
scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e
l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista
funzionale, in particolare per quanto riguarda il  valore  probatorio
del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.