Articolo 7 Titolo di trasporto §1 Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonche' la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto: a) il trasportatore o i trasportatori ; b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV; c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto. §3 Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni. § 4 Il titolo di trasporto e' cedibile se non e' nominativo e se il viaggio non e' iniziato. § 5 Il titolo di trasporto puo' consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.