Articolo 9 Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto §1 Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le Condizioni generali di trasporto possono stabilire : a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; b) che un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa puo' essere escluso dal trasporto; c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa. §2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere che sono esclusi dal trasporto o che possono essere esclusi dal trasporto durante il tragitto, i viaggiatori i quali: a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori, b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori, e che queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del trasporto, ne' del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli.