(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 9)
                             Articolo 9 
 
           Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto 
 
  §1 Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve  essere  munito
di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo  al  momento  del
controllo  dei  titoli  di  trasporto.  Le  Condizioni  generali   di
trasporto possono stabilire : 
    a) che un viaggiatore che non presenta  un  titolo  di  trasporto
valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; 
    b) che un viaggiatore il quale rifiuta di  pagare  immediatamente
il prezzo del trasporto o la  sovrattassa  puo'  essere  escluso  dal
trasporto; 
    c) se  e  a  quali  condizioni  si  effettua  il  rimborso  della
sovrattassa. 
  §2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere  che  sono
esclusi dal trasporto o che  possono  essere  esclusi  dal  trasporto
durante il tragitto, i viaggiatori i quali: 
    a)  rappresentano  un  pericolo  per  la  sicurezza  ed  il  buon
funzionamento dell'esercizio ferroviario o  per  la  sicurezza  degli
altri viaggiatori, 
    b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori, 
  e che queste persone non hanno diritto al rimborso ne'  del  prezzo
del trasporto, ne' del prezzo che hanno pagato per il  trasporto  dei
loro bagagli.