(Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
               CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
  La documentazione  tecnica,  ove  applicabile,  contiene  almeno  i
seguenti elementi: 
    a) la descrizione generale dell'apparecchiatura radio comprensiva
di: 
      i. fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche
esterne, la marcatura e il layout interno; 
      ii.  versioni  del  software  o  firmware  importanti  per   la
conformita' ai requisiti essenziali; 
      iii. informazioni per gli utenti e istruzioni di installazione; 
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi  di
componenti,  sottoinsiemi,   circuiti   e   altri   elementi   simili
importanti; 
    c) le descrizioni e spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchiatura radio; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, compreso  un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    e) una copia della dichiarazione di conformita' UE; 
    f)  se  e'  stato  applicato  il  modulo  di  valutazione   della
conformita' di cui all'allegato III, una  copia  del  certificato  di
esame UE del tipo e  degli  allegati,  quali  forniti  dall'organismo
notificato interessato; 
    g) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati e altri elementi simili rilevanti; 
    h) le relazioni sulle prove effettuate; 
    i) una spiegazione in merito alla conformita' ai requisiti di cui
all'articolo  10,  comma  2,  e  alla  disponibilita'  o  meno  sulla
confezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 10.