Articolo 9 Clausole di salvaguardia 1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso: a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone a bordo; b) tiene debitamente conto della necessita' di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico; c) tiene debitamente conto della necessita' di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato; d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sara' risarcita di qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita' al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita' di non ostacolare o modificare: a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o b) l'autorita' dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.