(Protocollo 3-art. 9)
                             Articolo 9 
                      Clausole di salvaguardia 
 
   1. Quando uno Stato prende misure nei confronti  di  una  nave  ai
sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso: 
    a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone  a
bordo; 
    b) tiene debitamente conto della necessita'  di  non  mettere  in
pericolo la sicurezza della nave o del suo carico; 
    c) tiene debitamente  conto  della  necessita'  di  non  arrecare
pregiudizio agli interessi commerciali o  giuridici  dello  Stato  di
bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato; 
    d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi  misura  presa
in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 
   2. Laddove le misure prese  ai  sensi  dell'art,  8  del  presente
Protocollo  si  rivelino  infondate,  la  nave  sara'  risarcita   di
qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che  non
abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 
   3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita'  al
presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita'  di  non
ostacolare o modificare: 
    a) i diritti e gli obblighi degli Stati  costieri  e  l'esercizio
della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del 
mare, o 
    b)  l'autorita'  dello  Stato  di  bandiera  ad   esercitare   la
giurisdizione   ed   il   controllo   in   relazione   a    questioni
amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 
   4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del  presente  capitolo
e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari,  o
da   altre   navi   o   aeromobili   chiaramente   contrassegnati   e
identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a  tal
fine.