(Allegato VI)
                                                          Allegato VI 
 
  REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI 
 
  1. Al fine di distinguere le AEE dai  RAEE,  qualora  il  detentore
dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e  non
RAEE, il  detentore  a  sostegno  della  propria  dichiarazione  deve
allegare i seguenti documenti: 
  a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al
trasferimento  della   proprieta'   dell'AEE,   che   attestano   che
l'apparecchiatura e' pienamente funzionante e destinata  direttamente
al riutilizzo; 
  b) prove della valutazione o dei  test  condotti,  sotto  forma  di
copie  della  documentazione  (certificato   di   prova,   prova   di
funzionalita') su ogni articolo  della  spedizione  e  un  protocollo
contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; 
  c) una dichiarazione  del  detentore  che  organizza  il  trasporto
dell'AEE,  dalla  quale  risulti  che  nessun  materiale  e   nessuna
apparecchiatura della spedizione e' classificabile come "rifiuto"  ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e 
  d) un'adeguata protezione contro i danni durante il  trasporto,  il
carico  e  lo  scarico,  in  particolare  attraverso  un  imballaggio
adeguato e un adeguato accatastamento del carico. 
  2. I documenti indicati al  punto  1  del  presente  allegato  alle
lettere a) e b), ed  al  punto  3  non  sono  richiesti  qualora  sia
documentato da  prove  concludenti  che  la  spedizione  avviene  nel
contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che: 
  a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a  un  terzo  che
agisce a suo nome per  riparazione  sotto  garanzia  o  contratto  di
riparazione ai fmi del riutilizzo; o 
  b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore  o
a un terzo che agisce a suo nome o ad un  impianto  di  un  terzo  in
paesi in cui trova applicazione la  decisione  C(2001)  107/def.  del
consiglio OCSE  relativa  alla  revisione  della  decisione  OCSE(92)
39/def. sul  controllo  dei  movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti
destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base
a un contratto valido a fmi di riutilizzo; o 
  c) le AEE ad uso professionale usate difettose,  quali  dispositivi
medici e loro parti, sono rinviate al produttore o  a  un  terzo  che
agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in  base  a  un
contratto  valido,  nei  casi  in  cui  tale  analisi  possa   essere
effettuata solo dal produttore. 
  3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE  usate
e non RAEE, e' necessario che siano effettuate sulle AEE  oggetto  di
spedizione le prove  indicate  al  punto  1  e  che  sia  redatta  la
documentazione prevista al punto 2: 
  1. Prove 
  a) Testare la funzionalita' e  valutare  la  presenza  di  sostanze
pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior
parte delle AEE e' sufficiente un test delle funzioni principali. 
  b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. 
  2. Documentazione 
  a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata
in  via  permanente,  sull'AEE  stessa  (se  non  e'   imballata)   o
sull'imballaggio, in modo da poter essere  letta  senza  disimballare
l'apparecchiatura. 
  b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: 
  -  nome  dell'articolo  (nome  dell'apparecchiatura   se   elencata
nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di  cui
all'allegato I o all'allegato III, se del caso), 
  -  numero  di  identificazione   dell'articolo   (n.   matr.)   ove
appropriato, 
  - anno di produzione (se disponibile), 
  -  nome  e  indirizzo  dell'azienda  responsabile  delle  prove  di
funzionalita', 
  - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la  data  della
prova di funzionalita'), 
  - tipo di prove svolte. 
  4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti  1,  2  e  3,
ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve
essere accompagnato da: 
  a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o  foglio  di
viaggio, 
  b)  dichiarazione  della  persona  responsabile  sotto  la  propria
responsabilita'. 
  5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un
RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3  e
4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il
carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo  imballaggio
e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a
carico del detentore che organizza il trasporto, le  autorita'  dello
Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico
contenga  una  spedizione  illecita.  In  tali  circostanze   vengono
informate le autorita' competenti e il  carico  viene  trattato  come
previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.