Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Con il presente decreto si e' ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione, consolidare in un unico provvedimento le disposizioni nazionali attuative del regolamento (UE) n. 1307/2013, procedendo contestualmente all'abrogazione dei decreti emanati dal 2014 al 2017 e adattando, nel contempo, le scelte nazionali di attuazione dei pagamenti diretti alle notifiche, effettuate il 30 marzo 2018 ai Servizi della Commissione europea, tramite la piattaforma ISAMM, in applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2393. In tal senso: e' stata aumenta, dal 25 al 50%, la percentuale da utilizzare per il calcolo del pagamento ai giovani agricoltori, la cui erogazione, dall'anno di domanda 2018, prosegue anche per coloro che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima domanda del pagamento ai giovani; sono stati inclusi, tra le aree d'interesse ecologico, i terreni ritirati dalla produzione dal 1 gennaio al 31 luglio, con copertura vegetale di specie mellifere; e' stato consentito ai piccoli agricoltori di non dichiarare eventuali acquisizioni di parcelle per le quali non sono richiesti aiuti; e' stato consentito l'accesso alla riserva per superfici in zone montane e svantaggiate o sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi ad una forma di pubblico intervento; e' stata introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, le superfici coltivate, per piu' di cinque anni, ad erba o ad altre erbacee da foraggio; per l'individuazione dell'agricoltore attivo sono stati semplificati i controlli limitandoli al rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013; per la conversione dei terreni a riposo in prati permanenti e' stata introdotta la decorrenza del periodo quinquennale dal 2018. ONERI ELIMINATI Denominazione dell'onere: 1. Riferimento normativo interno: articolo 3, commi 1 e 2 o Comunicazione o dichiarazione o Domanda o Documentazione da conservare o Altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: A partire dall'anno di domanda 2018 non sara' piu' necessario dimostrare la significativita' della propria attivita' agricola nel caso in cui il beneficiario non sia titolare di una partita IVA o nel caso in cui la partita IVA in campo agricolo sia stata aperta dopo il 1° agosto 2014. A partire dall'anno di domanda 2018, non sara' piu' necessario dimostrare la prevalenza dell'attivita' agricola nel caso in cui il richiedente svolga una attivita' ricadente nella lista negativa di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 2. Riferimento normativo interno: articolo 28, comma 2 o Comunicazione o dichiarazione o Domanda o Documentazione da conservare o Altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: A partire dall'anno di domanda 2018 gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori possono evitare di dichiarare nella propria domanda le eventuali superfici acquisite in seguito all'adesione al regime stesso, purche' tali superfici non siano oggetto di una domanda di aiuto o di o di sostegno a titolo di altro regime. ONERI INTRODOTTI Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce nuovi oneri