(Allegato VII)
                                                         Allegato VII 
 
  MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2 
 
  1. Modalita' di raccolta e conferimento 
  1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento
deve  essere  effettuata  adottando  criteri  che   garantiscano   la
protezione delle apparecchiature  dismesse  durante  il  trasporto  e
durante le operazioni di carico e scarico. 
  1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano
causare  il  rilascio  di  sostanze  inquinanti  o   pericolose   per
l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 
  1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti  frigoriferi  e  alle
pareti,  nel  caso  di   frigoriferi,   per   evitare   il   rilascio
all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonche' ai tubi catodici,
nel caso di televisori e computer, Le sorgenti  luminose  ci  cui  al
punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta,  stoccaggio  e
movimentazione,  devono  essere  mantenute  integre  per  evitare  la
dispersione di  polveri  e  vapori  contenuti  nelle  apparecchiature
stesse, anche attraverso l'impiego di  appositi  contenitori  che  ne
assicurino l'integrita'. 
  1.4 Devono essere: 
  a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; 
  b) rimosse  eventuali  sostanze  residue  rilasciabili  durante  la
movimentazione delle apparecchiature; 
  c) assicurata la  chiusura  degli  sportelli  e  fissate  le  parti
mobili; 
  d) mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi  o
dei gas contenuti nei circuiti; 
  e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in
sicurezza; 
  f) utilizzare modalita' conservative di caricamento dei cassoni  di
trasporto. 
  2. Gestione dei rifiuti in ingresso 
  2.1  I  materiali  da  sottoporre  a  trattamento   devono   essere
caratterizzati  e  separati  per  singola  tipologia   al   fine   di
identificare la specifica metodologia di trattamento. 
  2.2 un rivelatore di radioattivita' in ingresso all'impianto, anche
portatile,  deve  consentire  di  individuare  materiali  radioattivi
eventualmente presenti tra i rifiuti. 
  3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 
  3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e  dei  rifiuti  deve  essere
realizzato  in   modo   da   non   modificarne   le   caratteristiche
compromettendone il successivo recupero. 
  3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche  ed  i  bacini
utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono  possedere  adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle proprieta'  chimico-fisiche
ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi. 
  3.3. I serbatoio contenenti i  rifiuti  liquidi  pericolosi  devono
essere provvisti di  opportuni  dispositivi  antitraboccamento  e  di
dispositivi di contenimento. 
  3.4. I contenitori dei  fluidi  volatili  devono  essere  a  tenuta
stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. 
  3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in  recipienti
mobili questi devono essere provvisti di: 
  a)  idonee  chiusure  per  impedire  la  fuoriuscita  del   rifiuto
stoccato; 
  b) dispositivi atti ad effettuare in  condizioni  di  sicurezza  le
operazioni di riempimento e di svuotamento; 
  c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli  le  operazioni  di
movimentazione. 
  3.6. Sui recipienti fissi  e  mobili  deve  essere  apposta  idonea
etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. 
  3.7.  Lo  stoccaggio  del  CFC  e  degli  HCFC  deve  avvenire   in
conformita'  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  attuazione
dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante  misure
a tutela dell'ozono stratosferico. 
  3.8. Lo stoccaggio  degli  oli  usati  deve  essere  realizzato  in
conformita' con quanto previsto dal decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio  1996,  n.
392. 
  3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri
rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in
container adeguati nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 
  3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei
rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata  ogni
contaminazione  del  suolo  e  dei  corpi  ricettori  superficiali  e
profondi. 
  3.11. Devono essere adottate  tutte  le  cautele  per  impedire  la
formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 
  3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse  deve
essere  organizzato  in  aree  distinte  per  ciascuna  tipologia  di
trattamento a cui le apparecchiature  sono  destinate,  nel  caso  di
apparecchiature contenenti  sostanze  pericolose,  tali  aree  devono
essere contrassegnate da  tabelle,  ben  visibili  per  dimensioni  e
collocazione,  indicanti  le  norme  per  il  comportamento,  per  la
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento  dei  rischi  per  la
salute dell'uomo e per l'ambiente. 
  3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono
essere   adottate   procedure   per   evitare   di   accatastare   le
apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori
e per l'integrita' delle stesse apparecchiature. 
  4. Messa in sicurezza dei RAEE 
  4.1. L'attivita' consiste nel complesso delle operazioni necessarie
a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura  e  pronta  per  le
operazioni successive. 
  4.2. La messa in sicurezza deve  comprendere,  preventivamente,  la
rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze,  preparati  ei
componenti: 
  a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare
ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; 
  b) componenti  contenenti  mercurio,  come  gli  interruttori  o  i
retroilluminatori; 
  c) pile; 
  d) circuiti stampati dei telefoni mobili in  generale  e  di  altri
dispositivi se la superficie del circuito stampato e' superiore a  10
cm2; 
  e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore; 
  f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; 
  g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; 
  h) tubi catodici; 
  i)  colorofluorocarburi   (CFC),   idroclorofluorocarburi   (HCFC),
idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); 
  l) sorgenti luminose a scarica; 
  m) schermi a cristalli liquidi , se del caso con  il  rivestimento,
di superficie superiore a 100  cm2  e  tutti  quello  retroilluminati
mediante sorgenti luminose a scarica; 
  n) cavi elettrici esterni; 
  o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte  nella
direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5  dicembre  1997,  recante
adeguamento al  progresso  tecnico  della  direttiva  67/548/CEE  del
Consiglio   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio    e
all'etichettatura delle sostanze pericolose; 
  P) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione  per
i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione  previste
all'articolo 3 e all'allegato  I  alla  direttiva  96/29/EURATOM  del
Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le  norme  fondamentali
di sicurezza relative alla 
  protezione sanitaria della popolazione e dei  lavoratori  contro  i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; 
  q) condensatori elettrolitici  contenenti  sostanze  potenzialmente
pericolose (altezza > 25 mm, diametro >  25  mm  o  proporzionalmente
simili in volume). 
  4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati
senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. 
  4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti  separatamente  devono
essere trattati come segue: 
  a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; 
  b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che  hanno
un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti
ad esempio nella schiuma e nei  circuiti  di  refrigerazione:  i  gas
devono essere estratti e trattati in  maniera  adeguata.  I  gas  che
riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE)
n. 2037 del 2000 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato  di  ozono  e  nel
rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione
dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante  misure
a tutela dell'ozono stratosferico; 
  c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando  la
dispersione di polveri e vapori. 
  5. Presidi ambientali 
  5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti  in
modo tale da evitare  ogni  contaminazione  del  suolo  e  dei  corpi
recettori superficiali e/o profondi. 
  5.2 Devono  essere  adottate  tutte  le  cautele  per  impedire  il
rilascio di  fluidi  pericolosi,  la  formazione  degli  odori  e  la
dispersione di aerosol e di polveri 
  5.3 Nel  caso  di  formazione  di  emissioni  gassose  e/o  polveri
l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema  di  captazione  ed
abbattimento delle stesse. 
  5.4 Per gli impianti di trattamento di  apparecchiature  contenenti
sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione
ed  i  relativi  controlli  sono  previsti  dalle   disposizioni   di
attuazione dell'articolo 5 della legge  28  dicembre  1993,  n.  549,
recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.