(Allegato VIII)
                                                        Allegato VIII 
 
  REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
18, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO 
 
  1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal  presente  decreto
non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a  quelli  di
un  qualsiasi  impianti  industriale  e   non   comportano,   quindi,
particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati. 
  1.2 L'impianto di trattamento  deve  essere  delimitato  da  idonea
recinzione lungo tutto il  suo  perimetro.  La  barriera  esterna  di
protezione deve essere realizzata con  siepi,  alberature  e  schermi
mobili, atti  a  minimizzare  l'impatto  visivo  dell'impianto.  Deve
essere garantita la manutenzione  nel  tempo  di  detta  barriera  di
protezione  ambientale.   L'impianto   deve   essere   opportunamente
attrezzato per: 
  a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse; 
  b) identificare e  gestire  le  componenti  pericolose  che  devono
essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento. 
  1.3 Deve essere garantita la presenza di personale  qualificato  ed
adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti,  evitando
rilasci  nell'ambiente,  ed  in  grado  di  adottare  tempestivamente
procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente
normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 
  1.4 A chiusura dell'impianti  deve  essere  previsto  un  piano  di
ripristino al fine di garantire la fruibilita' del sito  in  coerenza
con la destinazione urbanistica dell'area. 
  1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento. 
  1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio
temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei  requisiti  indicati
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  di  attuazione  della
direttiva  1999/31/CE  relativa  alle   discariche   di   rifiuti   .
Nell'impianto devono  essere  distinte  le  aree  di  stoccaggio  dei
rifiuti in ingresso  da  quelle  utilizzate  per  lo  stoccaggio  dei
rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a  recupero.  L'impianto
deve   essere   organizzato   nei    seguenti    specifici    settori
corrispondenti, per  quanto  applicabile,  alle  rispettive  fasi  di
trattamento: 
  a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi; 
  b) settore di messa in sicurezza; 
  c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; 
  d) settore di frantumazione delle carcasse; 
  e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche; 
  f)  settore  di  stoccaggio  dei   componenti   e   dei   materiali
recuperabili; 
  g) settore di stoccaggio dei rifiuti  non  recuperabili  risultanti
dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento 
  1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il  trattamento  deve  essere
dotato di: 
  a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; 
  b)  adeguato  sistema  di  canalizzazione  a  difesa  delle   acque
meteoriche esterne; 
  c) adeguato sistema  di  raccolta  ed  allontanamento  delle  acque
meteoriche con separatore delle acque di prima  pioggia,  da  avviare
all'impianto di trattamento; 
  d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di
rifiuti che contengono sostanze  oleose,  deve  essere  garantita  la
presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti; 
  e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; 
  f)  copertura  resistente  alle   intemperie   per   le   aree   di
conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio  delle  componenti
ambientalmente  critiche  e  dei  pezzi  smontati  e  dei   materiali
destinati al recupero. 
  g) container adeguati  per  lo  stoccaggio  di  pile,  condensatori
contenenti  PCB/PCT  e  altri   rifiuti   pericolosi   come   rifiuti
radioattivi 
  1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi,
di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente
critiche devono essere provvisti di superfici  impermeabili  con  una
pendenza tale  da  convogliare  gli  eventuali  liquidi  in  apposite
canalette e in pozzetti di raccolta. 
  1.5.4  L'area  di  conferimento  deve  avere  dimensioni  tali   da
consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e  delle  attrezzature
in ingresso e in uscita. 
  1.5.5 Gli impianti di  trattamento  di  apparecchiature  contenenti
sostanze  lesive  dell'ozono  stratosferico   devono   rispettare   i
requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione  dell'articolo  5
della legge 28  dicembre  1993,  n.  549,  recante  misure  a  tutela
dell'ozono stratosferico.