Art. 286. 
 
        Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 
 
  1. La liquidazione dei danni per i  sinistri  di  cui  all'articolo
283, comma 1, lettere a), b), c)  e  d),  e'  effettuata  a  cura  di
un'impresa  designata  dall'ISVAP   secondo   quanto   previsto   nel
regolamento  adottato  dal  Ministro  delle   attivita'   produttive.
L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per  i  sinistri
verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data
indicata nel provvedimento che designi altra impresa. 
  2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese  le  spese
ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo  292,  sono
rimborsate dalla CONSAP - Fondo di  garanzia  per  le  vittime  della
strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e  il  Fondo
di garanzia per le vittime della  strada,  soggette  all'approvazione
del Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP. 
  3. Le imprese designate sono sottoposte,  per  l'attivita'  oggetto
delle convenzioni, alle direttive per il regolare  svolgimento  delle
operazioni di liquidazione  dei  danni  emanate  in  via  generale  o
particolare dalla CONSAP.