Art. 287. 
 
                Esercizio dell'azione di risarcimento 
 
  1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1,  lettere  a),
b) e d),  l'azione  per  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo  di
assicurazione, puo' essere  proposta  solo  dopo  che  siano  decorsi
sessanta giorni da quello in cui  il  danneggiato  abbia  chiesto  il
risarcimento del danno, a mezzo raccomandata,  all'impresa  designata
ed alla CONSAP - Fondo di  garanzia  per  le  vittime  della  strada.
Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  283,  comma  1,  lettera   c),
l'azione per il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo
che siano decorsi sei mesi  dal  giorno  in  cui  il  danneggiato  ha
richiesto il risarcimento del danno. 
  2. Il danneggiato che,  nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  283,
comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa  designata  ed
alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada,  non  e'
tenuto  a  rinnovare  la  domanda   qualora   successivamente   venga
identificata l'impresa di assicurazione del responsabile. 
  3. L'azione per il risarcimento del danno  deve  essere  esercitata
esclusivamente nei confronti  dell'impresa  designata.  La  CONSAP  -
Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  puo'   tuttavia
intervenire nel processo, anche in grado di appello. 
  4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1,  lettera  b),  deve
essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 
  5. Nel giudizio promosso  ai  sensi  dell'articolo  283,  comma  1,
lettera c), deve essere convenuto in giudizio  anche  il  commissario
liquidatore dell'impresa di assicurazione.