Art. 288. 
 
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia  per  le
                        vittime della strada 
 
  1.  Gli  assicurati  con  imprese  che   esercitano   i   rami   di
responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano
poste in liquidazione coatta possono far  valere,  nei  limiti  delle
somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i  diritti  derivanti  dal
contratto nei confronti della CONSAP  -  Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per
il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.