Art. 290. 
 
                      Prescrizione dell'azione 
 
  1.  L'azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti
dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1,
lettere a), b) e d), e'  soggetta  al  termine  di  prescrizione  cui
sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. 
  2. L'azione che spetta al danneggiato  nei  confronti  dell'impresa
designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera  c),
e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione  nei  confronti
dell'impresa posta in liquidazione coatta.