Art. 291. 
 
          Pluralita' di danneggiati e supero del massimale 
 
  1. Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso  sinistro
ed  il  risarcimento  dovuto  dal  responsabile   superi   le   somme
assicurate,  i  diritti  delle  persone  danneggiate  nei   confronti
dell'impresa  designata  sono  proporzionalmente  ridotti  fino  alla
concorrenza del limite di risarcibilita' rispettivamente indicato dai
commi 3 o 4 dell'articolo 283. 
  2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente  e
ignorando l'esistenza di  altre  persone  danneggiate,  pur  avendone
ricercata l'identificazione con la normale diligenza,  ha  pagato  ad
alcuna di esse una somma superiore  alla  quota  spettante,  risponde
verso le altre persone danneggiate nei  limiti  dell'eccedenza  della
somma assicurata rispetto alla somma versata. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di  ripetere,  da  chi
abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione,  quanto
sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. 
  4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata  e
le   persone   danneggiate   sussiste   litisconsorzio    necessario,
applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa
di assicurazione designata puo' effettuare il deposito di una  somma,
nei limiti del massimale, con effetto liberatorio  nei  confronti  di
tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se  il  deposito  e'
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. 
 
          Nota all'art. 291: 
              - L'art. 102 del  codice  di  procedura  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.  102  (Litisconsorzio  necessario).   -   Se   la
          decisione non puo' pronunciarsi che in  confronto  di  piu'
          parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
          processo. 
              Se  questo  e'  promosso  da  alcune  o  contro  alcune
          soltanto di esse,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
          contraddittorio   in   un   termine   perentorio   da   lui
          stabilito.».