Art. 518
Sottrazione   alla   requisizione   -   Inosservanza  dell'ordine  di
                            requisizione

1.  Chiunque  in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o
un  galleggiante,  che  ne possa formare oggetto a norma del presente
capo,  o,  senza  giustificato  motivo,  non ottempera, in tutto o in
parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato
dall'autorita'   competente  o  comunque  ne  impedisce  od  ostacola
l'esecuzione,  e'  punito  con  la reclusione fino a un anno e con la
multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro
207,00.
3.  Nel  caso  che  la  consegna all'amministrazione della nave o del
galleggiante  requisito  avvenga, senza giustificato motivo, oltre il
termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole e'
punito  con  l'arresto  fino  a  tre mesi o con l'ammenda fino a euro
310,00.