Art. 521
    Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

1.  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della
presente  sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende
inservibile,   anche  temporaneamente,  o  deteriora  la  nave  o  il
galleggiante  requisiti  e  affidati  alla  sua  custodia,  e' punito
secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica
la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.