Art. 522
Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano

1.  E'  punito  con  l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
euro  310,00  l'armatore,  il  proprietario o il capitano, che, senza
giustificato motivo:
a)  non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorita' competente
di  sbarcare  in  tutto  o  in  parte,  l'equipaggio dalla nave o dal
galleggiante requisiti;
b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non
ottempera  alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente
designate  dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte,
l'equipaggio sbarcato;
c)  non  ottempera  all'ordine dell'autorita' competente di aumentare
per  il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del
galleggiante  requisiti,  o di imbarcare, per tali servizi, personale
militare in soprannumero;
d)  non  ottempera  a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del
controllo  o  della compilazione dell'inventario per la consegna o la
riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.