Art. 611 
 
                        Svolgimento del corso 
 
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 773, comma 1, 775, comma 1, e
776, comma 1, del codice, la durata e l'articolazione  del  corso  di
formazione per allievi sergenti o vice  brigadieri  sono  determinate
dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante  generale
dall'Arma dei carabinieri. 
2. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 1 si applicano, salvo
quanto diversamente disposto dalla presente sezione, le  disposizioni
della sezione I del  presente  capo,  escluse  quelle  relative  alla
frequenza di corsi universitari.