Art. 611 Svolgimento del corso 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 773, comma 1, 775, comma 1, e 776, comma 1, del codice, la durata e l'articolazione del corso di formazione per allievi sergenti o vice brigadieri sono determinate dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri. 2. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, le disposizioni della sezione I del presente capo, escluse quelle relative alla frequenza di corsi universitari.