Art. 612 
 
                            Esami finali 
 
1. Al termine del corso  gli  allievi  sostengono  gli  esami  finali
intesi ad accertare  il  possesso  della  preparazione  professionale
necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli  articoli
840 e 849 del codice. 
2. Gli esami finali sono svolti secondo le  modalita'  stabilite  con
determinazione dei Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,  del
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri  o  dall'autorita'  da
essi delegata.