Art. 612 Esami finali 1. Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 840 e 849 del codice. 2. Gli esami finali sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.