Art. 613 
 
                        Graduatorie di merito 
 
1. Gli allievi che frequentano  corsi  di  formazione  con  piani  di
studio suddivisi in fasi sono inseriti nelle  graduatorie  intermedie
secondo il seguente ordine: 
a) idonei agli esami intermedi o  di  recupero,  nonche'  ammessi  al
rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli  esami
di recupero per cause indipendenti dalla propria volonta'; 
b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per  non  aver
superato gli esami di recupero.