Art. 613 Graduatorie di merito 1. Gli allievi che frequentano corsi di formazione con piani di studio suddivisi in fasi sono inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei agli esami intermedi o di recupero, nonche' ammessi al rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli esami di recupero per cause indipendenti dalla propria volonta'; b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per non aver superato gli esami di recupero.