Art. 380. (Conferimento di speciali incarichi) Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali. In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato, con decreto del Ministro interessato, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Gli incarichi gia' conferiti in base alle precedenti disposizioni cessano alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati in base alle norme di cui ai precedenti commi.