Art. 380.
                (Conferimento di speciali incarichi)

  Per  esigenze  speciali  i Ministri possono affidare lo studio e la
soluzione  di  particolari  problemi  attinenti  agli  affari di loro
competenza  a  professori  universitari  ed  a  membri  degli  organi
consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
  In  casi  eccezionali  in  cui i problemi da studiare richiedono la
particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello
Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi
qualora  agli  stessi  sia  notoriamente  riconosciuta  la  specifica
competenza richiesta.
  Gli  incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo
determinato,   con  decreto  del  Ministro  interessato,  sentito  il
Consiglio  di  amministrazione,  di  concerto  con il Ministro per il
tesoro;  non  possono  superare  l'anno  finanziario e possono essere
rinnovati per non piu' di due volte.
  Con  lo  stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso
globale  da  corrispondere  in  relazione  alla importanza del lavoro
affidato ed ai risultati conseguiti.
  Gli  incarichi  gia' conferiti in base alle precedenti disposizioni
cessano  alla  scadenza dell'esercizio finanziario in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati
in base alle norme di cui ai precedenti commi.