Art. 384. 
                          (Applicabilita') 
 
  Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  tutti  gli
impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali  vigenti
per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della  legge  20
dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al
Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai  Tribunali  militari  ed
all'Avvocatura dello Stato,  nonche'  per  il  personale  contemplato
dall'art. 300. 
  Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il  Corpo
forestale  dello  Stato  con  esclusione  di  quelle  riguardanti  la
composizione   e   le    attribuzioni    del    relativo    Consiglio
d'amministrazione.