Art. 385. 
                        (Norme incompatibili) 
 
  Sono abrogati  il  regio  decreto  11  novembre  1923,  n.  2395  e
successive integrazioni e modificazioni; il regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2960 e successive integrazioni  e  modificazioni,  salvo  il
disposto dell'art. 106 primo comma,  nonche'  tutte  le  altre  norme
incompatibili con il presente decreto. 
  Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle
singole amministrazioni non incompatibili con le norme  del  presente
decreto nonche' le attuali disposizioni sul trattamento economico dei
dipendenti dello Stato.