Art. 441. 
              Istituzione delle cattedre e posti orario 
  1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono
istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili  nelle
classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo,
purche' nel complesso le ore di insegnamento non  siano  inferiori  a
quelle previste  per  l'istituzione  di  una  cattedra  della  stessa
materia. 
  2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni
staccate o nelle scuole coordinate o  in  corsi  e  classi  di  altri
istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede  sia  in
sede diversa della  medesima  provincia  sempre  che  sia  facilmente
raggiungibile, nonche' le ore disponibili dei corsi serali.