Art. 445. 
Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti  e
            scuole di istruzione secondaria ed artistica 
  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1994-1995,  le   dotazioni
organiche sono  aumentate  di  una  dotazione  aggiuntiva  risultante
dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento,
calcolato sulla consistenza  complessiva  delle  dotazioni  organiche
dell'anno scolastico precedente. 
  2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma
e' ripartita dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentite  le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative,
preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola  in  relazione
alle specifiche esigenze. 
  3. La ripartizione delle dotazioni  aggiuntive  per  le  discipline
artistiche e artistico-professionali di arte applicata e'  effettuata
per classe di concorso su base regionale. 
  4. La dotazione organica complessiva  risultante  dall'applicazione
del presente articolo costituisce una dotazione  organica  unica  per
ciascuno dei ruoli del personale docente.