Art. 799.
(Partenza degli aeromobili).
La partenza degli aeromobili, salvo il disposto dell'articolo 702 e
degli articoli 841, 844, deve effettuarsi da un aeroporto.
Tuttavia nel caso previsto nell'art. 804, l'involo puo' effettuarsi
dal fondo sul quale l'aeromobile e' approdato. Il possessore del
fondo deve dare avviso del fatto, quando ne sia a conoscenza, alla
competente autorita', secondo le norme del regolamento.