(Codice della navigazione-art. 800)
                              Art. 800. 
                  (Aeromobili diretti all'estero). 
 
  Gli aeramobili diretti all'estero possono  partire  soltanto  dagli
aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione  del  ministro  per
l'aeronautica, intesi i ministri interessati. 
 
  Si  considera  diretto  all'estero  l'aeromobile  che  esce  e  dal
territorio doganale del Regno.