Art. 800.
(Aeromobili diretti all'estero).
Gli aeramobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli
aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per
l'aeronautica, intesi i ministri interessati.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce e dal
territorio doganale del Regno.