(Codice della navigazione-art. 803)
                              Art. 803. 
              (Obbligo di approdo in corso di viaggio). 
 
  Il  comandante  dell'aeromobile  deve  approdare  con  la  maggiore
sollecitudine nel piu' vicino aeroporto, quando  ne  riceve  l'ordine
mediante i  segnali  stabiliti  dal  regolamento,  oppure  appena  si
accorge di sorvolare una zona vietata.