Art. 804.
(Approdo degli aeromobili).
L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli
articoli 841, 844, puo' effettuarsi soltanto negli aeroporti.
Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante
dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore
del fondo, in cui e' avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla
competente autorita', secondo le norme del regolamento.