(Codice della navigazione-art. 804)
                              Art. 804. 
                     (Approdo degli aeromobili). 
 
  L'approdo volontario degli  aeromobili,  salvo  il  disposto  degli
articoli 841, 844, puo' effettuarsi soltanto negli aeroporti. 
 
  Nel  caso  di  approdo  fuori  di  un  aeroporto,   il   comandante
dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto,  il  possessore
del fondo, in cui e' avvenuto l'approdo,  devono  darne  avviso  alla
competente autorita', secondo le norme del regolamento.