(Codice della navigazione-art. 805)
                              Art. 805. 
          (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). 
 
  Gli aeromobili provenienti dall'estero possono  approdare  soltanto
negli aeroporti doganali o sanitarii, salvo  speciale  autorizzazione
del ministro per l'aeronautica intesi i ministeri interessati. 
 
  Si considera proveniente dall'estero  l'aeromobile  che  entra  nel
territorio doganale del Regno.