Art. 805.
(Approdo di aeromobili provenienti dall'estero).
Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto
negli aeroporti doganali o sanitarii, salvo speciale autorizzazione
del ministro per l'aeronautica intesi i ministeri interessati.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel
territorio doganale del Regno.