(Codice della navigazione-art. 807)
                              Art. 807. 
                (Formalita' successive all'approdo). 
 
  Subito  dopo  l'approdo,   il   comandante   dell'aeromobile   deve
provvedere agli adempimenti doganali  e  sanitari,  e  presentare  al
direttore dell'aeroporto il giornale di rotta. 
 
  Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale dopo  aver
preso visione delle registrazioni e averne constatata la regolarita'. 
 
  Per gli aeromobili sprovvisti del  giornale  di  rotta  o  esentati
dall'obbligo della vidimazione, il  comandante  deve  presentarsi  al
direttore  dell'aeroporto  e  dichiarare  il  luogo  di   provenienza
dell'aeromobile. 
 
  Il  comandante  dell'aeromobile  deve  fornire  in  ogni  caso   al
direttore  dell'aeroporto  tutte  le  informazioni  che  gli  vengono
richieste sul viaggio compiuto.