(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 469)
          Art. 469. (Artt. 59, 73, 80 e 88 del Testo Unico) 
  Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato del  documento
di circolazione o della  patente  di  guida,  colui  che  accerta  la
contravvenzione, per consentire al contravventore di raggiungere  col
veicolo  il  luogo  dallo  stesso  indicato,  appone  a  tergo  della
quietanza per l'oblazione  effettuata  o  della  copia  del  sommario
processo verbale di contravvenzione che rilascera' al  contravventore
medesimo, apposita annotazione.