Art. 737. (Collazione tra figli legittimi). Il figlio o altro discendente, che concorre alla successione, sia pure con beneficio d'inventario, insieme con i fratelli o con le sorelle o con i loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto cio' che ha ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto. Il figlio o altro discendente, anche se espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non puo' ritenere la donazione se non fino a concorrenza della quota disponibile.