(CODICE CIVILE-art. 737)
                              Art. 737. 
 
                  (Collazione tra figli legittimi). 
 
  Il figlio o altro discendente, che concorre alla  successione,  sia
pure con beneficio d'inventario, insieme con  i  fratelli  o  con  le
sorelle o con i loro discendenti, deve  conferire  ai  coeredi  tutto
cio' che ha  ricevuto  dal  defunto  per  donazione,  direttamente  o
indirettamente, eccettuato il caso che  il  donante  o  il  testatore
abbia altrimenti disposto. 
 
  Il figlio o altro discendente, anche  se  espressamente  dispensato
dall'obbligo di conferire, non puo' ritenere la donazione se non fino
a concorrenza della quota disponibile.