(CODICE CIVILE-art. 738)
                              Art. 738. 
 
            (Collazione tra figli legittimi e naturali). 
 
  I figli legittimi sono tenuti alla collazione anche  nei  confronti
dei figli naturali. 
 
  Questi  sono  tenuti  alla  collazione  nei  confronti  dei   figli
legittimi. 
 
  I  figli  naturali,  nonostante  qualunque  dispensa,  non  possono
conseguire nella successione piu' di  quanto  e'  indicato  dall'art.
592, tenuto conto di cio'  che  hanno  ricevuto  per  donazione,  ne'
possono ritenere la donazione oltre i limiti indicati  dall'art.  592
anche quando per rinunzia o altra causa non vengono alla successione.
Si applica la disposizione dell'art. 599.